|
Statuto
dell’Associazione CEntro
di Ricerca
e Innovazione
Pedagogica
TITOLO
PRIMO: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
ART.
1) È costituita in Palermo l’Associazione denominata CEntro di Ricerca e Innovazione
Pedagogica (CERIP), organizzazione senza scopo di lucro, alla
quale possono aderire liberamente i dirigenti scolastici, il personale
docente e ATA in servizio (di ruolo e non di ruolo) e in quiescenza.
(Omissis)
TITOLO
SECONDO: SCOPO – STRUTTURA – INTERVENTO
ART.
4) Scopo dell’Associazione è lo sviluppo e potenziamento della
formazione del personale della scuola. La struttura dell’Associazione
si basa sulla spontanea adesione dei soci, attraverso iscrizione con
quota annuale. Detta iscrizione decorre dal 1° gennaio di ogni anno
solare e cessa automaticamente, salvo rinnovo entro i termini fissati
dal presidente e comunicati tempestivamente ai soci, il 31 dicembre di
ogni anno solare. In corso d’anno è possibile aderire
all’Associazione sempre con scadenza 31 dicembre di ogni anno solare.
ART. 5) Per il perseguimento di tale
scopo l’Associazione può organizzare e gestire:
a) Corsi-seminari di aggiornamento,
convegni di studio, incontri-dibattito, gruppi di studio-ricerca e
attività formative in genere, su
tematiche specifiche di natura professionale ed a carattere
psico-pedagogico, metologogico-didattico, giuridico-amministrativo,
ecc., esclusivamente diretti ai Soci iscritti e in regola con la quota
annuale. Talune specifiche attività informative e/o formative possono
essere destinate anche ad una parte dei soci, rispetto alle tematiche
trattate per le specifiche
qualifiche.
b) I soci-esperti per settore professionale possono far parte di
Comitati Tecnico-Scientifici paritetici istituiti presso
la Pubblica Amministrazione
o Istituzioni Scolastiche, sempre operando per conto
dell’Associazione.
c) Il CERIP può produrre dispense e pubblicazioni di settore, sempre
destinate ai soci, realizzate a mezzo a stampa o su supporti magnetici.
d) Il CERIP può intrattenere relazioni o sottoscrivere accordi di
programma o intese con altri enti e/o associazioni qualificati per la
formazione e l’aggiornamento del personale della scuola di cui
all’art. 1 del presente Statuto.
e) Per la divulgazione delle iniziative e proposte culturali, opinioni e
tesi su tematiche di pubblico interesse relative alla categoria dei Soci
iscritti, nonché alle diverse attività formative, l’Associazione si
avvarrà come mezzo di comunicazione e informazione anche della testata
on-line CERIPNEWS ( www.ceripnews.it
) regolarmente registrata al Tribunale Civile di Palermo fra le Testate
giornalistiche.
f) Le attività dell’Associazione, esclusivamente dirette ai soci, in
regola con la quota annuale di adesione, non generano reddito alcuno. Le
quote sociali annuali concorrono alle spese che saranno regolarmente
documentate e registrate; tutta la documentazione contabile sarà messa
a disposizione di tutti i soci in apposita assemblea annuale di
rendicontazione o, a richiesta motivata, potrà essere visionata anche
da uno solo dei soci medesimi.
g) Eventuali altri contributi da parte di terzi (enti pubblici o
privati) concorrono al budget
dell’Associazione.
ART. 6) Tutti i proventi
derivanti dalle quote annuali sono destinati esclusivamente ai fini
associativi. In caso di corsi e/o attività formative complesse, se le
quote annuali versate risultassero inferiori alla copertura delle spese,
i singoli soci interessati alla specifica iniziativa, verseranno
l’importo corrispondente fino alla concorrenza della spesa
preventivata ed approvata in assemblea.
ART. 7) L’Associazione è costituita
esclusivamente da dirigenti scolastici, personale docente e ATA in
servizio (di ruolo e non di ruolo) e in quiescenza, nel rispetto di
qualsiasi credo religioso o politico, razza e nazionalità che si
ritrovi nei valori affermati nella Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana e nello Statuto della Regione Siciliana.
TITOLO
TERZO: I SOCI
ART.
8) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, fanno
parte a pieno titolo dell’Associazione. I soci sono informati
tempestivamente per aderire alle iniziative promosse dall’Associazione
e per partecipare alle riunioni assembleari predisposte per discutere
sul piano delle attività e sulla rendicontazione annuale delle spese,
delle entrate e sulle eventuali economie.
La decisione di ammissione o non
ammissione di un socio viene deliberata dal presidente; essa viene
comunicata in modo scritto al richiedente e trascritta nei verbali
dell’Associazione. La non accettazione dell’iscrizione o
l’esclusione dall’Associazione è insindacabile.
ART. 9) Tutti i soci, compreso il presidente versano la quota sociale
entro il mese di gennaio di ogni anno; l’ammontare della quota viene
fissato dall’assemblea dei soci annualmente convocata per assumere
tale decisione e ratificare il resoconto sulle spese sostenute o da
sostenere entro il primo trimestre dell’anno successivo ed in attesa
dell’approvazione del piano annuale delle attività, dei costi
relativi e della rendicontazione annuale.
ART. 10) Le prestazioni di tutti soci, svolte a qualsiasi titolo e sotto
qualsiasi forma (consulenza psico-pedagogica, metodologico-didattica,
lezioni magistrali, corsi, seminari, ecc.) sono gratuite.
Compatibilmente con le disponibilità di cassa dell’Associazione, sono
consentiti rimborsi di spese documentate a pie’ di lista. Anche le
eventuali prestazioni di terzi, non soci (docenti-relatori, esperti,
consulenti, liberi professionisti, ecc.), sono a titolo gratuito;
compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentito il rimborso
delle spese sostenute e documentate a pie’ di lista.
TITOLO QUARTO: IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.
11) Il patrimonio è costituito esclusivamente dalle quote associative;
eventuali altri contributi versati dagli stessi soci o da terzi, come
previsto dall’art. 5, lett. D), sono concorrenti all’espletamento
delle attività programmate durante l’anno.
Terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio
per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentino l’associazione.
I beni dell’associazione che le appartengono sono ad essa intestati.
Le quote del socio non sono trasferibili.
TITOLO QUINTO: ORGANI
ART.
12) Sono organi dell’associazione: l’Assemblea,
il Presidente, il Segretario.
ART. 13) L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annuale.
Il presidente dell’Associazione viene eletto ogni tre anni e il
mandato può essere rinnovabile. Le decisioni vengono assunte dai soci
dell’Associazione a maggioranza dei presenti. L’assemblea approva annualmente
il resoconto delle entrate e delle spese, discute il piano delle attività
per l’anno solare di riferimento, delibera la quota associativa
annuale su proposta del presidente. L’assemblea può istituire,
chiudere o trasferire sedi secondarie e sezioni staccate anche in altre
città nell’ambito del Territorio Nazionale e della Regione Siciliana,
nel pieno rispetto delle finalità e scopi dell’Associazione.
ART. 14) L’Assemblea è convocata dal presidente almeno una volta
all’anno. Può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei
soci tramite lettere raccomandata contenente le firma dei richiedenti
indirizzata al presidente. Data, sede e ordine del giorno
dell’assemblea devono essere comunicati ai soci almeno 7 giorni prima
tramite lettera postale o con avviso a mezzo posta elettronica e
informazione on-line – sempre nei termini previsti sopra -
pubblicata nel sito www.ceripnews.it
. Le
deleghe sono ammesse in numero di una per socio.
ART. 15) Il presidente
adempie al mandato che i soci gli
attribuiscono, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, presiede l’Assemblea,
provvede agli atti amministrativi, in
caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da un socio con
delega, con gli stessi poteri del Presidente.
(Omissis)
ART. 17) Il segretario è designato dal presidente che informa della
nomina i soci. Il presidente affida al segretario la cura delle pratiche
dell’Associazione, la redazione dei verbali dell’assemblea dei soci
ed ogni altro onere ritenuto indispensabile.
TITOLO SESTO: DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
ART. 18) Tutte le cariche
hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate per tre mandati
consecutivi. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
TITOLO
SETTIMO: IL BILANCIO
ART.
19) L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 20) Il bilancio consuntivo, cioè il rendiconto delle entrate delle
quote sociali incassate nell’anno solare e delle spese sostenute, come
quello preventivo per l’anno successivo, sono elaborati dal presidente
e presentato ai soci in apposita assemblea a tal uopo convocata entro il
primo trimestre dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo contiene
i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singoli capitoli, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale
successivo. I bilanci consuntivo e
preventivo sono approvati dall’assemblea dei soci, con voto palese ed
a maggioranza dei presenti. I bilanci sono depositati presso la sede
dell’Associazione 15 giorni prima della seduta, e possono essere
consultati da ogni socio anche in corso d’anno.
TITOLO
OTTAVO: NORME CONCLUSIVE
ART.
21) Ogni socio, fondatore o ordinario, può recedere in qualsiasi
momento dall’Associazione, mediante comunicazione scritta. Il recesso
non dà diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.
ART.
22) Lo scioglimento della
Associazione, su proposta del presidente o dai soci, può essere
proposto all’Assemblea dei soci, e può essere disposto con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti ed in regola con i
pagamenti annuali. Il patrimonio viene ripartito, in parti eguali, tra
tutti gli associati in regola con le quote associative annuali. Lo
scioglimento dell’Associazione avviene automaticamente, su decisione
del Presidente, in caso di inattività continuata di almeno due anni
solari.
ART.
23) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
ART.
24) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i
suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi; lo stesso vale per i
nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi
all’associazione su formale richiesta.
|